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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste

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Domande Frequenti

In questa pagina si trova una raccolta delle domande più frequenti che l’utente si pone riguardo ai servizi erogati dall'ufficio.

Domande più frequenti

Si deve compilare il relativo modulo (scaricabile dalla sezione “Modulistica”), allegare una marca da bollo da € 16,00 e una marca per diritti di certificato da € 3,92. Il modulo va consegnato presso il Casellario (stanza 97/1 – piano terra). Il certificato dei carichi pendenti NON si può prenotare “ON LINE” dal sito del Ministero, occorre invece, scaricare il modulo B dalla sezione modulistica che trovate su questo sito. Il sito istituzionale del Ministero della Giustizia consente solo la prenotazione del certificato penale del Casellario Giudiziale. Nel caso di prenotazione del suddetto certificato, presentarsi allo sportello sempre muniti di modulo di prenotazione e NON solo con il numero.
Si deve compilare il relativo modulo (scaricabile dalla sezione “Modulistica”) e allegare una marca per diritti di certificato da € 3,92 inoltre, se con urgenza (tre giorni lavorativi), una ulteriore marca per diritti di certificato da € 3,92; per il certificato generale per uso amministrativo è necessaria anche una marca da bollo da € 16,00. Il modulo va consegnato presso il Casellario (stanza 97/1 – piano terra). Il certificato per uso ADOZIONE è esente dal pagamento di bolli. Il certificato dei carichi pendenti NON si può prenotare “ON LINE” dal sito del Ministero, occorre invece, scaricare il modulo B dalla sezione modulistica che trovate su questo sito. Il sito istituzionale del Ministero della Giustizia consente solo la prenotazione del certificato penale del Casellario Giudiziale. Nel caso di prenotazione del suddetto certificato, presentarsi allo sportello sempre muniti di modulo di prenotazione e NON solo con il numero.
Si deve compilare il relativo modulo (scaricabile dalla sezione “Modulistica”), allegare una copia della denuncia e una marca per diritti di certificato da € 3,92. Il modulo va consegnato presso il Casellario (stanza 97/1 – piano terra).
Si deve compilare il relativo modulo (scaricabile dalla sezione “Modulistica”) e presentarlo presso l'Ufficio Ricezione Atti (stanza 98 – piano terra) allegando copia di un documento identificativo in corso di validità. Non vi sono spese.
E' necessario recarsi presso i locali della Polizia Locale ubicati nel cortile interno del Palazzo di Giustizia, compilare il relativo modulo (scaricabile dalla sezione “Modulistica”) e pagare i diritti di Cancelleria in base al numero di pagine. E' possibile la sola consultazione del fascicolo presso il medesimo ufficio e in tal caso non sono dovuti i diritti di Cancelleria.
E' necessario recarsi presso i locali della Polizia Locale ubicati nel cortile interno del Palazzo di Giustizia, compilare il relativo modulo (scaricabile dalla sezione “Modulistica”) e pagare i diritti di Cancelleria in base al numero di pagine. E' possibile la sola consultazione del fascicolo presso il medesimo ufficio e in tal caso non sono dovuti i diritti di Cancelleria. Le istanze di opposizione si devono presentare presso l'Ufficio Ricezione Atti (stanza 98 – piano terra), compilando il relativo modulo (scaricabile dalla sezione “Modulistica”).
E' necessario ottenere un'autorizzazione da parte del Pubblico Ministero competente previa presentazione del relativo modulo (scaricabile dalla sezione "Modulistica") presso l'Ufficio Ricezione Atti (stanza 98 – piano terra). Non vi sono spese.
E' necessario presentare apposita istanza di liquidazione presso l'Ufficio Ricezione Atti (stanza 98 – piano terra), allegando la fattura e tutta la documentazione comprovante la spesa. In caso di difficoltà nella redazione dell'istanza, o di dubbi in merito, può essere presentata direttamente all'Ufficio Spese di Giustizia e del Funzionario Delegato (stanze 349, 350 e 351 – terzo piano).
Si può accedere dall'ingresso carraio di Via del Coroneo 20 anche con un veicolo privato dove è presente un parcheggio dedicato e un ascensore per carrozzine. Si può accedere dall'ingresso pedonale di Via Fabio Severo 17, normalmente chiuso, previo avviso telefonico al numero 0407792244 del corpo di guardia per l'apertura del portone.
Nel procedimento penale il Pubblico Ministero svolge la funzione di parte pubblica, rappresentando l'interesse generale dello Stato, e, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
La legalizzazione consiste nell'attestazione sia della qualità del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma sul documento (atti, copie ed estratti) sia dell'autenticità della firma stessa. La Procura della Repubblica provvede, per delega del Ministero della Giustizia, alla legalizzazione delle firme per l'estero ai sensi dell'art. 33 DPR 445/2000. Per i documenti che devono valere in Stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 - concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri - in luogo della legalizzazione si provvede ad annotare a margine degli stessi la cosiddetta apostille. Apponendo tale annotazione si attesta la provenienza del documento da parte del Pubblico Ufficiale che lo ha rilasciata, la sua qualifica e la sottoscrizione. Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione dell'Aia, successivamente alla legalizzazione dell'atto da parte delle competenti autorità italiane occorre il visto anche del Consolato dello Stato straniero in Italia. Il servizio di apostille e legalizzazioni viene eseguito solamente a firma dei notai, cancellieri, funzionari e direttori amministrativi di Trieste.
Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, che ha introdotto rilevanti modifiche al codice penale e al codice di rito, a fronte delle quali si è reso necessario un intervento sull’attribuzione della competenza per i nuovi reati, nonché sull’organizzazione dell’ufficio, al fine di assicurare la corretta applicazione delle nuove disposizioni, in particolare dell’art. 362, co. 1-ter c.p.p. che riguarda gli adempimenti urgenti che il P.M. dovrà svolgere entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato per tutte le fattispecie indicate nella medesima disposizione.
La persona offesa dal reato, detta anche “parte offesa” o “vittima”, è la persona titolare del diritto che è violato dall’autore del reato. Ad essa è attribuito il diritto di presentare, nei casi previsti dalla legge, la querela, atto con il quale chiede espressamente che l’autore del reato sia perseguito penalmente.
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